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Strisce Blu in Tribunale, I Cittadini: "Sono Discriminatorie". E Il Comune Adesso Trema

Freebacoli: Strisce Blu in Tribunale, I Cittadini: "Sono Discriminatorie". E Il Comune Adesso Trema

lunedì 9 luglio 2012

Strisce Blu in Tribunale, I Cittadini: "Sono Discriminatorie". E Il Comune Adesso Trema

Una città contrariata dal nuovo dispositivo di strisce blu previsto dal Comune di Bacoli con il solo fine di fare cassa e creare fortissima discriminazione tra cittadini dello stesso Comune: parte il ricorso al TAR Campania per sospendere prima ed annuallare poi il provvedimento voluto dall giunta guidata dal sindaco Schiano.

Un atto "mangia-soldi" (Clicca Qui), su cui pende quindi da qualche giorno il ricorso sottoscritto da numerosi cittadini e supportato dalla guida dell'avvocato Massimo Mazzucchiello.

 Politica Discriminatoria e Tribale

Ed è proprio per questo motivo che nell'attesa della decisione del Tribunale Amministrativo, il Comune di Bacoli (che ha già provveduto a spendere migliaia di euro per l'acquisto di cartellonistica e tagliandini), è costretto a tremare nella possibilità di un parere negativo da parte degli organi competenti.

Politici e dirigenti in attesa di notizie, con il terrore dell'ennesima figuraccia figlia di un governo improntato unicamente a speculare sulle tasche dei cittadini, perdendo costantemente di vista la pratica del confronto con una popolazione costantemente spaccata da provvedimenti di natura "tribale" (atti a creare frontiere medievali).

Il Comune Rischia la Figuraccia

Alla base della contestazione giuridica vi è proprio la natura discriminatoria del dispositivo che andrà presantemente a danneggiare i residenti delle aree periferiche del paese.

Notizia incandescente riportata qualche giorno fa dal quotidiano cartaceo "Il Mattino", attraverso un articolo della giornalista Patrizia Capuano.

Redazione Freebacoli
freebacoli@live.it

Articolo de "Il Mattino"
di Patrizia Capuano

Contro le nuove tariffe per la sosta a pagamento nelle strisce blu stabilite dal Comune scatta il ricorso al Tar. Un centinaio di cittadini, seguiti dall’avvocato Massimo Mazzucchiello, si  rivolge al Tribunale amministrativo regionale. 

Sotto accusa la delibera 118 approvata lo scorso 16 maggio. 

Il provvedimento, oltre a aumentare i costi per il parcheggio, istituisce zone tariffarie in sette quartieri. E in questo dispositivo il legale ravvede un aspetto discriminatorio. 

«La materia principale del contendere è costituita sia  dal notevole aumento delle tariffe per la sosta a pagamento - spiega l’avvocato Mazzucchiello -  che dal trattamento tariffario discriminatorio, riservato ai residenti a seconda della zona di appartenenza. Il provvedimento comunale prevede l'istituzione di otto aree. Una comprende le zone più popolari e densamente abitate, sette sono state inviduate in base agli attrattori turistici quali mare, paesaggio e centro storico».  

Queste ultime aree sono in via Gaetano De Rosa-via Ercole, via Roma,  piazzale Marina Grande, via Poggio, via Pennata, via Sacello di Miseno-via Dragonara, Baia porto.  

«La discriminazione subita da migliaia di residenti nella zona più estesa e popolare – continua l’avvocato - consiste nel fatto che tali cittadini, quando si recano nelle sette zone elitarie, dovranno  pagare la tariffa oraria avendo diritto solo alla prima ora di sosta gratuita. Invece i residenti nelle aree elitarie possono parcheggiare liberamente e senza costi aggiuntivi, oltre al pagamento dell’abbonamento annuale. Insomma si tratta di una bella disparità di trattamento, con violazione delle regole più elementari di equità sociale e uguaglianza dei cittadini». 

Secondo il piano approvato dalla giunta del sindaco Ermanno Schiano, coloro che non risiedono nelle zone tariffarie pagano  un euro  per  i primi trenta minuti di sosta nelle strisce blu e 2 euro per ogni ora. A Capo Miseno e a Baia porto - di venerdì, sabato e domenica e nei festivi – è   possibile usufruire di una tariffa forfettaria di 5 euro dalle 21 alle 2. Parking gratis nelle strisce gialle per i diversamente abili titolari di contrassegno H; se i posti riservati sono occupati, il titolare del contrassegno è tenuto  nelle strisce blu al pagamento del costo orario.  

«Altri aspetti  - conclude  l’avvocato Mazzucchiello  - riguardano l'ingiustizia perpetrata ai danni dei cittadini meno abbienti, che devono pagare la stessa tariffa di quelli più abbienti. Dovendo sostenere costi così alti saranno costretti a rottamare l'autovettura di famiglia. La parola passerà a breve alla giustizia amministrativa, il malcontento dei residenti esclusi dalle zone tariffarie aumenta».

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25 Commenti:

Alle 9 luglio 2012 alle ore 19:04 , Anonymous Anonimo ha detto...

Gianni Bruscino
Se qualcuno è interessato sull'argomento "strisce blu" dovrebbe esserci una legge che tratta tale argomento legge TOGNOLI che più o meno dice che ad ogni tanti posti auto con strisce blu (A PAGAMENTO)devono esserci in egual misura postI auto a STRISCE BIANCHE cioè GRATUITI

 
Alle 9 luglio 2012 alle ore 19:16 , Anonymous Anonimo ha detto...

Cittadini di Monte di Procida denunciamo il comune per usura visto le tariffe che intende praticare per le striscie blù € 100,00 per le zone periferiche, € 40,00 Mensili per il centro. USURAI.

 
Alle 9 luglio 2012 alle ore 22:54 , Anonymous Anonimo ha detto...

Maria Rosaria Lucci
ecco allra aspettero per andare dal dott. Ermanno Schiano ..andrò dopo la figuraccia!!!!!!!!!!!!!

 
Alle 9 luglio 2012 alle ore 23:02 , Anonymous Anonimo ha detto...

Mario Capuano
a bacoli si sta FINALMENTE muovendo QUALCOSA ! e questo grazie a un 'ragazzino in gamba': josi della ragione! BRAVO JOSI! avanti cosi'.
io invece vorrei fare un interrogazione molto particolare alle eventuali competenze 'preposte' ; il LIQUAME umano, in quale settore della DIFFERENZIATA va inserita! no perche 'da noi' c'e' da smaltire....ma subito perche' e' GIA'in putrefazione e....FETEEEEE!

 
Alle 9 luglio 2012 alle ore 23:46 , Anonymous Anonimo ha detto...

Josi for president!!!

 
Alle 10 luglio 2012 alle ore 07:18 , Anonymous Anonimo ha detto...

Ermà, io mi faccio il bollino blu solo quando se lo fa la Leone che non è bacolese ma viene a Bacoli, si è autoriservata il posto auto nell'area del Comando vigili destinata alla sosta delle auto di servizio e, soprattutto, non paga nulla! Non ho capito: il bacolese dovrebbe pagare (30 euro all'anno + 2 euro all'ora) e la Leone, che è forestiera, non deve pagare la sosta della sua auto privata, al pari di ogni altro lavoratore che viene a Bacoli? E chi è lei, "la figlia della gallina bianca"? Perché questi privilegi? Non le competono! I suoi sono gravi abusi perpretati col silenzio compiacente di un Amministrazione evidentemente ricattabile.

 
Alle 10 luglio 2012 alle ore 08:18 , Anonymous Anonimo ha detto...

Figuraccia !? una in più, una in meno !!
Il consigliere Josi può verificare CHI, SE e QUANTA Imu ( ex Ici ) è stata incassata dal Comune: quella sì sarebbe una figuraccia !! alla faccia del pugno duro contro gli evasori !!

 
Alle 10 luglio 2012 alle ore 08:36 , Anonymous Anonimo ha detto...

AVVISO
Si avvisano i sigg. cittadini che per il rilascio del permesso annuale sosta strisce blù occorre munirsi di fotocopia del libretto di circolazione e tessera di identità del proprietario dell'auto.

Si avvisano, inoltre, che dal 16.07.2012 al 31.08.2012 i permessi verranno rilasciati nei soli giorni di LUNEDI' - MERCOLEDI' - VENERDI' dalle ore 09,00 alle ore 12,00.

L'economo Comunale
Sig. Carmine Cefaliello

 
Alle 10 luglio 2012 alle ore 08:39 , Anonymous Anonimo ha detto...

ma ci faccia il piacere, anonimo delle 7.18, cosa centra la Leone? ancora con i vigili? questi sarebbero i privilegi? oh, aprissi gli occhi!

 
Alle 10 luglio 2012 alle ore 10:34 , Anonymous Anonimo ha detto...

Gianni Longo
Ehilà ragazzi, sapete quanto vi stimo e quanto io combatta questa amministrazione inefficiente! Proprio per questo mi permetto di dissentire con questo tentato ricorso al provvedimento sulle strisce blu! Almeno per l'oggetto del ricorso stesso, mi spiego, sarà che da ex Napoletano dove ha funzionato da sempre così, come in numerose zone d'italia, ma io non ci vedo nessuna iniquità nello stabilire che sotto casa mia io non debba pagare così come accade per tutti e vedo normale che ci siano delle zone nevralgiche, oggetto tra l'altro di percorsi ZTL ahimè solo nei periodi festivi, dove se volessi parcheggiare ho da pagare un qualcosa comunque in maniera agevolata. Siamo già fortunati credo di poter parcheggiare ovunque al di la' delle zone ripeto nevralgiche ( e non elitarie), senza pagare nulla se non i 30€! Credo si possa discutere su tante cose che sull'inesistente piano traffico non vanno, ma proprio questo, permettermi, mi pare inutile e inappropriato! Poi parlare di zone elitarie ma lasciamo perdere, mi spiegate ad esempio dove stanno le strisce blu a via sacello? E poi il centro di Nacoli chi è quel pazzo che vi si addentra in auto con la possibilità di parcheggiare a pochi metri prima attorno al lago o a via roma? A parte che mo' c'è la ZTl! Posso capire che si critichi l'aumento del costo del bollino, che i vigili non servono ad una bene amata mazza se non a prendersi caffè a gratis, che giù a marina grande certe volte pare di stare in un mega parcheggio di un mega centro commerciale, del fatto che non ci siano posti a strisce
Bianche così come previsto, ma poi per il resto non sono d'accordo con questa mini class action! Comunque ognuno fa quel che gli pare( nei limiti del lecito) e vediamo il TAR che dice, notte

 
Alle 10 luglio 2012 alle ore 11:35 , Anonymous Anonimo ha detto...

Io abito a Via Poggio e continuo ad essere comunque discriminato perche non posso avere nè quello BLU ne il permesso Speciale (ROSA) perchè anche se io risiedo già da 2 anni a Via poggio, per ragioni assicurative ho la macchina intestata a mio padre, abitante a Via Castello.
Il risultato che ho già preso 3 multe per divieto della ZTL, 2 le ho pagate da onesto cittadino ma per la 3 mi cominciano a girare i c******.
Ho chiesto anche un oincontro con l'Assessore ma come al solito latitano. Sono, allora, andato dai Carabinieri per presentare denuncia, ma mi hanno persuiaso dal farlo per quieto vivere.

Vorrei una sola risposta ad una domanda semplice

Che C***O devo fare?
Personalemnte ogni multa che mi arriverà la manderò al caro Sindaco SCHIANO.

Vorrei inoltre sapere dalla vs spett.le redazione (che ammiro e seguo) se ci sono in atto, oltre al ricorso al TAR, iniziative come proteste popolari etc.

Sarei molto lieto di parteciparvi attivamente.

Sinceramente ho i maroni girati (chiedo scusa per la volgarità) e sti pensando veramente di lasciare il paese x sempre, ma prima di fare ciò vorrei avere la soddisfazione di sputare in faccia il Sindaco e tutta la giunta.

GRAZIE 1000

 
Alle 10 luglio 2012 alle ore 12:08 , Anonymous Anonimo ha detto...

Ancora questo avviso del c.....o.
Sig. Economo comunale lei non è autorizzato ad emettere avvisi a nome e per conto del comune di Bacoli, per queste cose ci sono gli strapagati responsabili di settore, che come sempre sono latitanti, altrimenti le averebbero già tirato le orecchie.
Ribadisco il comune delle banane.

 
Alle 10 luglio 2012 alle ore 12:18 , Anonymous Antonio Carannante ha detto...

Ma quale bollino stiamo aspettando la sospensione del TAR, caro economo puoi chiudere la bancarella.

 
Alle 10 luglio 2012 alle ore 12:37 , Anonymous Anonimo ha detto...

AVVISO


Si avvisano i sigg. cittadini che per il rilascio del permesso annuale sosta strisce blù occorre munirsi di fotocopia del libretto di circolazione e tessera di identità del proprietario dell'auto.


Si avvisano, inoltre, che dal 16.07.2012 al 31.08.2012 i permessi verranno rilasciati nei soli giorni di LUNEDI' - MERCOLEDI' - VENERDI' dalle ore 09,00 alle ore 12,00.

L'economo Comunale
Sig. Carmine Cefaliello

a cura del Settore IV : Mercoledì, 04-Lug-2012

 
Alle 10 luglio 2012 alle ore 12:41 , Blogger puteoli_s ha detto...

Non ero a conoscenza di questa denuncia , altrimenti mi sarei accodato.
Fortuna che ci sono persone sensibili a ,questi, sistemi arroganti dei nostri amministratori.
Grazie amici e un grazie all'Avvocato che ha intrapreso la denuncia.

 
Alle 10 luglio 2012 alle ore 14:26 , Anonymous Anonimo ha detto...

vogliop aderire all'azione legale contro il comune............a chi mi rivolgo???grazie

 
Alle 10 luglio 2012 alle ore 15:58 , Anonymous Anonimo ha detto...

semplice : il liquame umano va conferito ad un sito di compostaggio ; la lotamma diventa un ottimo fertilizzante !

 
Alle 10 luglio 2012 alle ore 15:59 , Anonymous Anonimo ha detto...

meglio un giorno da pecora che cento da leone !

 
Alle 10 luglio 2012 alle ore 22:11 , Anonymous Anonimo ha detto...

io abito al Fusaro, non rinnoverò più il permesso annuale se le cose rimarranno cosi'.

 
Alle 11 luglio 2012 alle ore 07:40 , Anonymous Anonimo ha detto...

CONSERVATE I VERBALI PAGATI. SE IL TAR DARA' RAGIONE - COME FU PER IL TICKET E L' AUTOVELOX - FACENDO CAUSA AL COMUNE NE OTTERRETE IL RIMBORSO

 
Alle 11 luglio 2012 alle ore 11:40 , Anonymous Anonimo ha detto...

E' naturale che dici questo....
tu sei l'interessata.....

 
Alle 11 luglio 2012 alle ore 11:42 , Anonymous GIANLUCA SCHIANO ha detto...

Secondo l’articolo 7, comma 1°, lettera f), del Nuovo C.D.S., è vero che:
“Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane”;
ma è anche vero che, secondo l’art. 7, comma 8°, 1° alinea, del Nuovo CDS:
“Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta;
Infine, secondo l’articolo 7, comma 8°, 2° alinea, del Nuovo C.D.S.:
“Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A» dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”.

 
Alle 11 luglio 2012 alle ore 11:43 , Anonymous GIANLUCA SCHIANO ha detto...

Il Comune di Bacoli, per legge, infatti, così come ogni altro Comune d’Italia, in sede di approvazione del PRG., è stato obbligato, a norma dell’art. 7, comma 1°, n. 2, della legge 17.08.1942, n. 1150 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1942, n. 244 – cosiddetta Legge urbanistica), come novellato dall’art. 1 della legge 19.11.1968, n. 1187 (Gazz. Uff. 30 novembre 1968, n. 304), a suddividere il proprio territorio in tante zone (omogenee) e, quindi, non in una sola, come erroneamente dichiarato nella succitata deliberazione giuntale (sic!). In effetti, in base alla suindicata disposizione normativa (art. 7, comma 1°, n. 2, legge n. 1150/1942):
“Il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale.
Esso deve indicare essenzialmente:
2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona”.
Inoltre, ai sensi dei commi 8° e 9° dell’art. 41-quater della legge 17.08.1942, n. 1150, aggiunto dall’art. 17 della legge 06.08.1967, n. 765 (Gazz. Uff. 31 agosto 1967, n. 218), “In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.
I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In sede di prima applicazione della presente legge, tale decreto viene emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima”.
In forza di tale ultima disposizione normativa testé richiamata, fu, effettivamente, dopo pochi mesi, adottato il decreto del Ministro dei lavori pubblici 02.04.1968, n. 1444 (Gazzetta Ufficiale del 16.04.1968, n. 97), il cui articolo 2, rubricato “Zone territoriali omogenee”, così, testualmente, recita: “Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 :
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.”

 
Alle 11 luglio 2012 alle ore 11:44 , Anonymous GIANLUCA SCHIANO ha detto...

A partire dal 1968, dunque, ad ulteriore conferma di quanto appena sostenuto, ogni nuovo piano regolatore generale (quindi, di ciascun Comune italiano), a mente di quanto disposto dall’art. 1 del DM 02/04/1968, n. 1444, secondo cui “Le disposizioni che seguono si applicano ai nuovi piani regolatori generali…”, doveva, ovviamente, contemplare, tra l’altro, anche l’articolazione o classificazione urbanistica di cui all’art. 2 del medesimo decreto ministeriale.
Pertanto, ancora una volta, si dimostra, oggettivamente, “legge alla mano”, come ogni Comune italiano, nessuno escluso (quindi compreso anche il Comune di Bacoli), sia stato tenuto, obbligatoriamente, in sede di elaborazione del proprio PRG, a prevedere la divisione del territorio di competenza in zone cosiddette “omogenee”, secondo la definizione che per ciascuna di esse fu operata, come visto, dal più volte citato articolo 2 del D.M. 02.04.1968, n. 1444.
Ma ancora più evidente e per certi versi clamoroso, in chiave di confutazione di quanto erroneamente attestato nella summenzionata delibera di Giunta comunale n. 250/2001, è ciò che stato cristallizzato, in aderenza al quadro normativo appena esaminato, proprio dal Comune di Bacoli (Ente avente una superfice di circa 14 km quadrati), in sede di approvazione definitiva del proprio PRG, nelle cosiddette norme di attuazione del piano regolatore generale, oggi regolarmente vigenti (allegato n. 4).
L’articolo uno, in effetti, rubricato “Disposizioni generali sulla destinazione di uso delle aree del territorio comunale”, testualmente dispone che:
“In conformità dell’art. 7 della legge 17.08.942 n. 1150, modificato ed integrato dall’art. 1 della Legge 19.11.968 n. 1187, il territorio comunale è suddiviso in zone.
Le zone definiscono la destinazione d’uso delle aree dell’intero territorio mediante indici e norme di disciplina urbanistica, riportate nelle tabelle metriche allegate. La ripartizione in zone del territorio comunale è indicata nelle tavole n. 23 – 28 del Piano Regolatore ed è espressa mediante differenti simbologie esplicative.
La ripartizione in zone è così definita:
- Riqualificazione urbanistica (Zona A) (all. tab. 1)
- intensiva esistente (Zona B) (all. “ 2)
- centro urbano (Zona B) (all. “ 3)
- estensiva nuovi insediamenti (Zona C) (all. “ 4)
- estensiva nuovi insediamenti
piani di zona 167 (Zona C) (all. “ 5)
- industriale e di ulteriore
espansione industriale (Zona D) (all. “ 6)
- attrezzature turistiche e
ricettive (Zona D) (all. “ 7)
- camping (Zona D) (all. “ 8)
- verde standard art. 17 legge
6/8/67 n. 765 (a, b, c, d) (all. “ 9)
- parco pubblico (Zona F) (all. “ 10)
- semi agricola (Zona E) (all. “ 11)
- zona archeologica vincolata (all. “ 12)
- verde vincolato (Zona F) (all. “ 13)
- spiaggia (Zona F)
[…]

 
Alle 11 luglio 2012 alle ore 11:44 , Anonymous GIANLUCA SCHIANO ha detto...

L’articolo 2 delle suddette norme di attuazione del PRG del Comune di Bacoli, poi, rubricato, “semplicemente” (sic!), “Zone omogenee”, al comma 1°, precisamente, recita:
“Ai sensi dell’art. 17 della Legge 6/8/67 n. 765 e secondo le prescrizioni dell’art. 2 del Decreto Interministeriale del 2/4/968 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16/4.968) ed in conformità delle tav. n. 59 – 64 del P.R.G., il territorio comunale è stato suddiviso in zone omogenee”

 

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